(Pubblicata  nel  1°  supplemento  ordinario  al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Modifiche  ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24
«Disciplina  per  la  razionalizzazione e l'ammodernamento della rete
                    distributiva dei carburanti»

   1.  Alla  legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la
razionalizzazione  e  l'ammodernamento  della  rete  distributiva dei
carburanti) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
    a)  alla  lettera  a) del comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: «la
razionalizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, la qualificazione»;
    b)  la  lettera  c)  del  comma 1 dell'art. 1 e' sostituita dalla
seguente:
    «c)  la  pluralita'  delle  forme  di  servizio  e  di  vendita e
l'adeguata articolazione della rete sul territorio; »;
    c)  dopo  la  lettera  e)  del comma 1 dell'art. 1 e' aggiunta la
seguente:
    «e-bis)  il  rispetto  della  disciplina  in materia di sicurezza
viabilistica, di tutela della salute e di qualita' dell'ambiente.»;
    d) al comma 3 dell'art. 1:
     1)  le  parole:  «determina gli» sono sostituite dalle seguenti:
«definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli»;
     2)  le  parole: «e metano» sono sostituite dalle seguenti: «, di
gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.»;
    e)  alla  lettera a) del comma 1 dell'art. 2 dopo le parole: «gas
metano»   sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  l'idrogeno,  le  miscele
metano-idrogeno  e  i  bio-carburanti  indicati  nell'allegato  I del
decreto   legislativo  30  maggio  2005,  n.  128  (Attuazione  della
direttiva   2003/30/CE   relativa   alla   promozione   dell'uso  dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti)»;
    f)  alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  2  dopo la prima
citazione della parola: «rete» e' aggiunta la seguente: «ordinaria»;
    g)   alla   lettera  h)  del  comma  1  dell'art.  2  le  parole:
«dall'ufficio   tecnico  di  finanza  (UTF)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'agenzia delle dogane»;
    h) il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
   «1.  La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti
di  cui  all'art.  18 e previ studi di scenario affidati all'Istituto
regionale   di   ricerca  (IRER),  trasmette  per  l'approvazione  al
Consiglio  regionale il programma di qualificazione ed ammodernamento
della  rete  di  distribuzione  dei carburanti contenente indicazioni
relative a:
    a)  gli  obiettivi  da  perseguire per uno sviluppo equilibrato e
concorrenziale  della  rete  distributiva  e  gli  indirizzi generali
inerenti  i  requisiti  qualitativi  richiesti  per i nuovi impianti,
anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;
    b) la definizione dei criteri di incompatibilita' degli impianti;
    c)  l'individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione
alle  caratteristiche  economiche,  territoriali  e viabilistiche del
territorio  regionale  al  fine di monitorare l'evoluzione della rete
distributiva;
    d)  l'individuazione  degli  obiettivi di bacino ed i conseguenti
strumenti per il raggiungimento degli stessi;
    e)    l'individuazione    delle   aree   carenti   di   impianti,
territorialmente   svantaggiate,   in  cui  e'  possibile  installare
particolari  tipologie  di  impianti e prevedere possibili specifiche
agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.»;
    i)  al  comma  2 dell'art. 3 le parole: «e metano, nonche' per la
determinazione  degli»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «, metano,
idrogeno  e  miscele  metano-idrogeno, nonche' gli indirizzi generali
per gli»;
    j) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  4 (Sistema informativo). - 1. La Regione rileva, attraverso
un apposito sistema informatico, l'evoluzione della rete distributiva
e  delle  sue caratteristiche qualitative e ne pubblica annualmente i
risultati.
   2. L'Agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell'evoluzione
di  cui  al  comma  1,  previa convenzione, comunica annualmente agli
uffici  regionali  competenti i dati relativi al prodotto erogato per
ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato.
   3.  I  comuni,  anche  in  collaborazione  con  i  titolari  delle
autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunicano
alla  Regione  i  dati  riferiti  agli  impianti presenti sul proprio
territorio  e verificano quelli sui servizi accessori di cui all'art.
2, comma 1, lettera j).»;
    k)  la  lettera  e)  del  comma 1 dell'art. 5 e' sostituita dalla
seguente:
    «e)  la  ricezione  delle comunicazioni inerenti il prelievo o il
trasporto   dei   carburanti   in   recipienti  mobili  di  capacita'
complessiva superiore a cinquanta litri; »;
    l)  alla  lettera  i)  del  comma  1 dell'art. 5, dopo le parole:
«esercizio provvisorio» sono aggiunte le seguenti: «qualora richiesta
dal titolare dell'autorizzazione; »;
    m)  la  lettera  n)  del  comma 1 dell'art. 5 e' sostituita dalla
seguente:
    «n)  l'applicazione  della  disciplina  in  materia di orari e di
turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe; »;
    n)  al  comma  2 dell'art. 5 le parole: «se istituito e operante»
sono soppresse;
    o) al comma 2 dell'art. 6:
     1)  le  parole:  «criteri  urbanistici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «criteri di inquadramento territoriale»;
     2)  le  parole:  «la concessione edilizia» sono sostituite dalle
seguenti: «il permesso di costruire; »;
    p) il comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
   «3.  La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un
adeguamento  degli  strumenti  di pianificazione comunale in tutte le
zone  e  sottozone del piano regolatore generale (PRG) o del piano di
governo  del territorio (PGT) non sottoposte a vincoli paesaggistici,
ambientali  ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali
omogenee A e nei centri storici.»;
    q) dopo il comma 4 all'art. 6 sono aggiunti i seguenti:
   «4-bis.  Al  fine  di favorire una maggiore diffusione dei servizi
accessori  all'utente di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), nonche'
di   prodotti  a  limitato  impatto  ambientale  e  l'autosufficienza
energetica   dell'impianto   mediante  fonti  rinnovabili,  i  comuni
individuano   idonee   forme   di   incentivazione   anche   mediante
agevolazioni  e  deroghe  di  tipo  urbanistico  o  interventi  sulle
volumetrie consentite.
   4-ter.  Nelle  zone  classificate  di iniziativa comunale (IC) dei
piani  territoriali  di  coordinamento  dei parchi regionali i comuni
possono  autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto
metano  e  il  prodotto  GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre
zone  dei  piani  territoriali di coordinamento dei parchi regionali,
escluse  le  zone  classificate  aree naturali protette, e' possibile
prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e
il  prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di
viabilita'    stradale,    fatte   salve   le   dovute   salvaguardie
paesaggistiche  e  ove  la  localizzazione  non comprometta, a parere
dell'ente   gestore   del  parco,  rilevanti  e  documentati  aspetti
naturalistici.  Nel  caso  in cui la localizzazione richieda opere di
mitigazione    e    compensazione   per   il   corretto   inserimento
dell'infrastruttura   nel  paesaggio  il  titolare  dell'impianto  vi
provvede.»;
    r) all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:
     1) al comma 1 l'alinea e' sostituito dal seguente:
   «1.   L'autorizzazione   per  l'installazione  di  nuovi  impianti
stradali  di carburanti e' di competenza del comune ed e' subordinata
esclusivamente alle seguenti verifiche di conformita':»;
     2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   «1-bis.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 e' rilasciata dal
comune  che,  a  tal  fine, indice una conferenza di servizi ai sensi
dell'art.  14  e  seguenti  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:
    a)  la  Regione,  per  il parere vincolante di conformita' di cui
all'art. 1, comma 3;
    b)  l'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente,
per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
    c)  l'azienda  regionale  per  l'ambiente (ARPA) territorialmente
competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
    d)   il  comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  e  l'ente
proprietario  della  strada,  per il parere di conformita' alle norme
tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza.
   1-ter.   In  caso  di  inerzia  del  comune  nell'indizione  della
conferenza  di  servizi  nei  termini  individuati  dai provvedimenti
attuativi  di  cui  all'art.  3,  comma 2, la Regione dispone, previa
diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.
   1-quater.  Qualora  il  comune, previa richiesta scritta, entro un
termine prestabilito comunque non inferiore a trenta giorni, raccolga
dai  soggetti  invitati  alla  conferenza  di servizi di cui al comma
1-bis  pareri tutti positivi, procede al rilascio dell'autorizzazione
senza  dare  luogo  alla  conferenza, dandone comunicazione a tutti i
soggetti interessati.»;
     3)  al  comma  2  le  parole:  «la  concessione  edilizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «il permesso a costruire»;
     4) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
   «5-bis.   Il  rilascio  dell'autorizzazione  e'  subordinato  alla
verifica  di  compatibilita'  degli  impianti rispetto alla sicurezza
viabilistica  da  attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle
condizioni  di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile
2006,  n.  7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle
sue   norme   tecniche   attuative  e  loro  successive  modifiche  e
integrazioni.  Per  quanto non previsto dal regolamento regionale, si
applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal
relativo  regolamento  di  attuazione, nonche' quelle stabilite dalle
province  e  dagli  altri  enti  proprietari  o  concessionari  delle
strade.»;
    s) all'alinea del comma 1 dell'art. 8 dopo le parole: «preventiva
comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «al comune territorialmente
competente»;
    t)  al  comma  2 dell'art. 8 la parola: «UTF» e' sostituita dalla
seguente: «Agenzia delle dogane»;
    u) l'art. 9 e' abrogato;
    v)  al  comma 2 dell'art. 9-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o
della concessione e previo parere vincolante della Direzione generale
competente  della  Giunta  regionale,  puo' concedere, sia sulla rete
ordinaria  sia  nel  caso di impianti autostradali, deroghe motivate,
solo  in  caso  di impianti completamente realizzati, relativamente a
ritardi  dovuti  all'allacciamento  della  rete  di fornitura del gas
metano   non  imputabili  al  titolare  dell'autorizzazione  o  della
concessione autostradale.»;
    w)  la  lettera  d)  del comma 3 dell'art. 10 e' sostituita dalla
seguente:
    «d)  il  comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  e  l'ente
proprietario  della  strada, per il parere di conformita', secondo le
rispettive  competenze, alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in
materia; »;
    x) la lettera e) del comma 3 dell'art. 10 e' abrogata;
    y) i commi 2 e 3 dell'art. 13, sono sostituiti dai seguenti:
   «2. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, a coloro che:
    a)  hanno  riportato,  con  sentenza  passata  in  giudicato, una
condanna  per  delitto non colposo a pena detentiva non inferiore nel
minimo  a  due  anni  e nel massimo a cinque anni, o una condanna che
comporta  la  interdizione  dai pubblici uffici di durata superiore a
tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla
legge  27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti
delle   persone  pericolose  per  la  sicurezza  e  per  la  pubblica
moralita'),  o  nei cui confronti e' stata applicata una delle misure
previste  dalla  legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia),   ovvero   sono   stati   dichiarati   delinquenti  abituali,
professionali   o   per  tendenza,  salvo  che  abbiano  ottenuto  la
riabilitazione.
   3.   Il  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  di  distribuzione
carburanti  ai sensi del comma 1, lettera b) permane per la durata di
tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si
sia  in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale  della  pena,  non  si  applica  il divieto di esercizio
dell'attivita'.»;
    z) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 sono sostituiti dai seguenti:
   «1.  Ad  ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i
nuovi  impianti,  gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e
quelli   potenziati  con  i  prodotti  metano  e  GPL  devono  essere
collaudati,   su   richiesta  del  titolare  dell'autorizzazione,  da
apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti
designati:
    a)  dal  comune,  il  cui  rappresentante  svolge  le funzioni di
presidente;
    b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
    c) dall'Agenzia delle dogane competente per territorio;
    d) dall'ASL competente per territorio;
    e) dall'ARPA competente per territorio.
   2. Il collaudo e' effettuato perentoriamente entro sessanta giorni
dal    ricevimento,    da   parte   del   comune,   della   richiesta
dell'interessato.  In  attesa  del  collaudo  il comune autorizza, su
richiesta  del  titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio
dell'impianto; a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al
comune  la  dichiarazione di inizio attivita' convalidata dal comando
provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  12  gennaio  1998,  n. 37 (Regolamento
recante   disciplina   dei  procedimenti  relativi  alla  prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59). Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il
termine  di  sessanta  giorni  per  l'effettuazione  del  collaudo il
titolare  dell'autorizzazione  puo'  presentare  al comune competente
idonea   autocertificazione   e  perizia  attestante  la  conformita'
dell'impianto   al  progetto  approvato,  sostitutive,  a  tutti  gli
effetti, del collaudo.
   3.  La  procedura  di  cui  al  comma  2  puo' avere ad oggetto le
apparecchiature   destinate  al  contenimento  o  all'erogazione  del
prodotto GPL e del prodotto metano.»;
    aa)  al comma 2 dell'art. 15 le parole: «, oppure nel caso in cui
il   titolare   dell'autorizzazione  abbia  presentato  richiesta  di
volontario   trasferimento   o  concentrazione  dell'impianto.»  sono
soppresse;
    bb)  al comma 1 dell'art. 16 la parola: «UTF» e' sostituita dalle
seguenti: «Agenzia delle dogane»;
    cc)  all'alinea  del comma 1 dell'art. 17 dopo le parole: «idoneo
cartello»,  sono  aggiunte  le  parole  «fornito  dai  titolari delle
autorizzazioni e»;
    dd)  al  comma  1  dell'art.  18 la parola: «ristrutturazione» e'
sostituita dalla seguente: «qualificazione»;
    ee)  la  lettera  a) del comma 1 dell'art. 20 e' sostituita dalla
seguente:
    «a)  sospensione  non  autorizzata  dell'esercizio dell'attivita'
dell'impianto,  previa  diffida  alla  riapertura  entro  un  termine
compreso  fra  un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta
definito dal comune; »;
    ff) all'art. 21:
     1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   «1.  E'  sottoposto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria da
20.000  euro  a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca
del  prodotto  e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi
impianti  di  distribuzione  carburanti  o  eserciti  l'attivita'  di
distribuzione  senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto alla
sanzione  amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla
confisca   delle   attrezzature,  chiunque  realizzi  modifiche  agli
impianti   espressamente   soggette   ad   autorizzazione,  senza  la
preventiva autorizzazione.
   2.  E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000
euro  e  alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle
attrezzature  non  autorizzate  chiunque  installi,  senza preventiva
autorizzazione,  impianti di distribuzione carburanti ad uso privato;
violi  il divieto di cui all'art. 11, comma 1, o eserciti l'attivita'
di  distribuzione  carburanti  ad  uso  privato,  senza la preventiva
autorizzazione.»;
     2)   al   comma   3   gli  importi  «300,00»  e  «1000,00»  sono
rispettivamente sostituiti dai seguenti: «500» e «2.000»;
     3)  al  comma  4  l'importo:  «di  1.000,00»  e'  sostituito dal
seguente: «da 1.000 euro a 2.000»;
    gg) l'art. 23 e' cosi' sostituito:
   «Art.  23 (Norma finanziaria). - 1. Alle spese per le attivita' di
indirizzo  programmatico  relative  al  programma di qualificazione e
ammodernamento  della  rete di distribuzione, di cui all'art. 3 e per
il  monitoraggio del processo di razionalizzazione di cui all'art. 4,
comma  1,  si  provvede  con  le  apposite  risorse stanziate all'UPB
7.2.0.2.186   «Studi,  ricerche  e  altri  servizi»  dello  stato  di
previsione  delle spese del bilancio di previsione 2008 e pluriennale
a legislazione vigente 2008-2010».
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
    Milano, 7 agosto 2008
                              FORMIGONI
(Approvata  con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/687 del
   29 luglio 2008)